Home Normativa Normative Varie ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni
  • Lunedì 12 Settembre 2011 09:50
    E-mail Stampa PDF
    Normativa/Normative Varie

    ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni

    DECRETO LEGISLATIVO n. 141 del 01/08/2011

    - - - - - - - - - - - - - - - - - -


    DECRETO LEGISLATIVO 1 agosto 2011 , n. 141

    Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
    150 in materia  di  ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro
    pubblico   e   di   efficienza   e   trasparenza   delle    pubbliche
    amministrazioni, a norma dell'articolo 2,  comma  3,  della  legge  4
    marzo 2009, n. 15. (11G0183) , in G.U.R.I. del 22 agosto 2011, n. 194
    

     
                       IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
     
      Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; 
      Vista la legge 4 marzo 2009,  n.  15,  recante  delega  al  Governo
    finalizzata  all'ottimizzazione  della   produttivita'   del   lavoro
    pubblico  e   alla   efficienza   e   trasparenza   delle   pubbliche
    amministrazioni,  nonche'  disposizioni  integrative  delle  funzioni
    attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro  e  alla
    Corte dei conti; e, in particolare, l'articolo 2, comma 3, secondo il
    quale il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
    vigore del decreto legislativo attuativo della  delega  contenuta  al
    comma 1 del medesimo articolo 2, puo' adottare eventuali disposizioni
    integrative e correttive, con le medesime modalita'  e  nel  rispetto
    dei medesimi principi e criteri; 
      Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  recante
    riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
    valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati  dell'attivita'
    svolta dalle amministrazioni  pubbliche,  a  norma  dell'articolo  11
    della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
      Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
    ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
    dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59,  e  successive
    modificazioni; 
      Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
    generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
    amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
      Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
    modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
      Visto il decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  recante
    attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in   materia   di
    ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
    efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; 
      Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
    adottata nella riunione del 21 gennaio 2011; 
      Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
    8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20
    aprile 2011; 
      Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
    deputati; 
      Rilevato che le competenti Commissioni del Senato della  Repubblica
    non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti; 
      Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
    riunione del 22 luglio 2011; 
      Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
    l'innovazione, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
    finanze; 
     
                                  E m a na 
     
                      il seguente decreto legislativo: 
     
                                   Art. 1 
     
    Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
                                     165 
     
      1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
    dopo il comma 6-ter, e' inserito il seguente: 
      «6-quater. Per gli  Enti  locali,  che  risultano  collocati  nella
    classe  di  virtuosita'  di  cui  all'articolo  20,  comma   3,   del
    decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
    dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come individuati con  il  decreto
    di cui al comma 2 del medesimo articolo, il numero complessivo  degli
    incarichi  a  contratto  nella   dotazione   organica   dirigenziale,
    conferibili ai sensi dell'articolo 110,  comma  1,  del  Testo  unico
    delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,  di  cui  al  decreto
    legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non puo' in ogni caso superare la
    percentuale del diciotto per cento  della  dotazione  organica  della
    qualifica dirigenziale  a  tempo  indeterminato.  Si  applica  quanto
    previsto dal comma 6-bis». 
    
            
          
                                   Art. 2 
     
    Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
                                     150 
     
      1. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
    n. 150, e' sostituito dal seguente: 
      «6. Le disposizioni di cui ai commi 2  e  3  non  si  applicano  al
    personale  dipendente,  se  il  numero  dei  dipendenti  in  servizio
    nell'amministrazione non e' superiore a quindici e, ai dirigenti,  se
    il numero dei  dirigenti  in  servizio  nell'amministrazione  non  e'
    superiore  a  cinque.   In   ogni   caso,   deve   essere   garantita
    l'attribuzione  selettiva  della  quota  prevalente   delle   risorse
    destinate  al  trattamento  economico   accessorio   collegato   alla
    perfomance, in applicazione del  principio  di  differenziazione  del
    merito,  ad  una  parte  limitata  del  personale  dirigente  e   non
    dirigente.». 
    
            
          
                                   Art. 3 
     
    Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
                                     150 
     
      1. All'articolo 31, comma 2, e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
    periodo: «Si applica comunque quanto previsto dall'articolo 19, comma
    6.». 
    
            
          
                                   Art. 4 
     
    Modifica all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.
                                     150 
     
      1. All'articolo 65, comma 4, del  decreto  legislativo  27  ottobre
    2009, n. 150, le parole: «articolo  30,  comma  4.»  sono  sostituite
    dalle seguenti: «articolo 31, comma 4.». 
    
            
          
                                   Art. 5 
     
    Interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27
                            ottobre 2009, n. 150 
     
      1. L'articolo 65, commi 1,  2  e  4,  del  decreto  legislativo  27
    ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che  l'adeguamento  dei
    contratti collettivi integrativi e' necessario solo per  i  contratti
    vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   citato   decreto
    legislativo, mentre  ai  contratti  sottoscritti  successivamente  si
    applicano immediatamente  le  disposizioni  introdotte  dal  medesimo
    decreto. 
      2. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
    n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si  applicano
    dalla tornata contrattuale successiva a quella in  corso  al  momento
    dell'entrata in vigore dello stesso decreto  legislativo  27  ottobre
    2009, n. 150, sono esclusivamente  quelle  relative  al  procedimento
    negoziale di approvazione dei contratti collettivi  nazionali  e,  in
    particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4,  46,
    commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
    come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59,  comma  1,
    del citato decreto  legislativo  n.  150  del  2009,  nonche'  quella
    dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009. 
    
            
          
                                   Art. 6 
     
                              Norme transitorie 
     
      1. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli
    19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto  legislativo  27  ottobre
    2009, n. 150, si applica a partire dalla  tornata  di  contrattazione
    collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009.  Ai
    fini previsti dalle citate  disposizioni,  nelle  more  dei  predetti
    rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le eventuali economie
    aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'articolo 16, comma
    5,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 
      2. Fino alla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 19,
    comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  come
    introdotto dall'articolo 1 del presente decreto, per gli enti  locali
    i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie  e
    regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa
    del personale  e  sull'utilizzo  dei  contratti  di  lavoro  a  tempo
    determinato, che hanno superato i contingenti di cui all'articolo 19,
    comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in  essere  al  9
    marzo 2011, possono essere mantenuti fino alla loro  scadenza,  fermo
    restando la valutabilita' della conformita' dei  contratti  stessi  e
    degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa. 
      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
    nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
    italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
    osservare. 
        Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011 
     
                                 NAPOLITANO 
     
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio  dei
                                Ministri 
     
                                Brunetta,  Ministro   per   la   pubblica
                                amministrazione e l'innovazione 
     
                                Tremonti, Ministro dell'economia e  delle
                                finanze 
     
    Visto, il Guardasigilli: Palma 
    
    
     
Mondolegale 2011
powered by SviluppoeConsulenza.com